Home|Chi siamo|Aghidipino|Punto lettura|Galleria|Libera creatività|Pubblicazioni|Eventi|Link|Banchino libri

Statuto dell'Associazione

Art. 1 Costituzione

E' costituita ai sensi della legge n°266/91 e delle leggi regionali attuative, con sede in Firenze in via Chiusi, 4/3A presso la BiblioteCanova-Isolotto, l'Associazione di volontariato denominata “LIB(E)RAMENTE-POLLICINO - Per la BiblioteCanova-Isolotto”. Essa nasce (2011) dalla fusione delle preesistenti associazioni “LIB(E)RAMENTE” e “POLLICINO”, già operanti in forma autonoma a sostegno, l'una della Biblioteca Isolotto, l'altra della Biblioteca Argingrosso; biblioteche in seguito accorpate (2009) nella BiblioteCanova-Isolotto.

Art. 2 Finalità

L'Associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro.
Suo fine primario è favorire lo sviluppo dei servizi offerti dalla BiblioteCanova-Isolotto e il suo radicamento nel territorio, promuovendo attività culturali che facilitino e orientino il cittadino-utente nel suo rapporto con il libro e con la lettura, incoraggino la sua frequentazione della Biblioteca e lo stimolino a partecipare agli eventi che essa promuove.
Per perseguire tali finalità l'Associazione intraprende iniziative e progetti in proprio, quali convegni, mostre, incontri, conversazioni, lezioni, laboratori, corsi, concorsi, pubblicazioni varie, anche in sinergia con enti e sodalizi pubblici e privati aventi fini analoghi e/o complementari; collabora con lo staff della BiblioteCanova-Isolotto per rendere possibile l'eventuale apertura di punti di prestito esterni (occasionali ovvero continuativi) nelle zone del Quartiere a maggiore frequentazione; contribuisce alla gestione di spazi interni dedicati ad attività di studio e di ricerca per particolari fasce di utenza. L'Associazione cura inoltre l'allestimento periodico, in sede e fuori sede, di un banchino-libri a libera offerta i cui proventi vanno a beneficio della Biblioteca. E' cura dell'Associazione conoscere e valorizzare propensioni, attitudini, abilità e competenze specifiche dei propri membri al fine di favorire il loro inserimento nei vari settori di intervento in cui si articola la vita dell'Associazione.
L'Associazione opera attraverso l'attività gratuita e volontaria dei soci. Eventuali rapporti di dipendenza sono regolati ai sensi della legge regionale, tenuto presente che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione di cui fa parte (art.2 c.3 L266/1991)

Art. 3 Soci

Può aderire all'Associazione chiunque ne faccia libera ed espressa richiesta, ne condivida le finalità e voglia contribuire al raggiungimento delle stesse, senza distinzione di sesso, nazionalità, religione. Le domande di ammissione sono sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo.
I soci cessano di appartenere all'Associazione per volontario recesso ovvero per esclusione, se e in quanto abbiano agito in inosservanza o in contrasto con le disposizioni del presente Statuto, delle Leggi vigenti, dei regolamenti interni stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
Le prestazioni dei soci sono gratuite.

Art. 4 Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di proporre attività e progetti e curarne la realizzazione, di svolgere il lavoro preventivamente concordato con il Consiglio Direttivo e con la BiblioteCanova-Isolotto.
I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, delle Leggi vigenti, dei regolamenti interni stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
I soci hanno l'obbligo di pagare l'eventuale quota associativa entro sei mesi dall'esercizio, nonché gli eventuali contributi approvati dall'Assemblea.

Art. 5 Organi

Sono organi dell'Associazione:

1 L'Assemblea dei soci
2 Il Consiglio Direttivo
3 Il Presidente
4 Il Vicepresidente

Art. 6 Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti coloro che al momento della convocazione siano associati, con medesimo diritto di parola e di voto.
L'Assemblea è tenuta a riunirsi almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente o di almeno un terzo dei soci. L'Assemblea ordinaria si riunisce entro il 30 aprile (salvo deroghe per causa di forza maggiore).
E' presieduta dal Presidente. In prima convocazione essa è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci più uno, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; le deliberazioni di modifica dello Statuto, secondo l'art. 21 del Codice Civile (Deliberazioni dell'Assemblea) prevedono la presenza di almeno i tre quarti degli associati, “se non diversamente disposto”, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Approvare il bilancio consuntivo
- Eleggere fra i soci i membri del Consiglio Direttivo (a partire da un minimo di 4 membri)
- Deliberare sulle modifiche del presente Statuto, nonché sulle norme di funzionamento e/o di esecuzione (regolamenti interni) necessarie a renderlo pienamente operativo
- Deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione

Art. 7 Presidente

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo fra i suoi membri a maggioranza relativa di voti; la durata della carica è di due anni.
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione, convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci dei quali presiede le riunioni.
Il Presidente può attribuire, per specifiche operazioni, la rappresentanza e la firma dell'Associazione ad altri membri del Consiglio Direttivo.

Art. 8 Vicepresidente

Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di momentaneo impedimento.
E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, a maggioranza relativa dei voti; la durata della carica è di due anni.

Art. 9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di quattro membri. Elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione.
Si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri almeno due volte l'anno.
Le sue deliberazioni sono valide con la metà dei voti più uno. Il voto del Presidente, all'interno del Consiglio Direttivo, nel caso in cui si verifichi una situazione di parità, vale il doppio.
Provvede al buon andamento dell'Associazione, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione consentiti dal presente Statuto, dalle Leggi vigenti e dai regolamenti interni stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
Elabora particolari norme di funzionamento e/o di esecuzione del presente Statuto (regolamenti interni) la cui approvazione è demandata all'Assemblea dei soci.
Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

- decidere circa la sussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 3 del presente Statuto (esclusione dei soci);
- stabilire ed approvare tempi e modi delle eventuali campagne di autofinanziamento dell'Associazione.

Art. 10 Segretario e Amministratore

- Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
E' eletto dal Consiglio Direttivo fra tutti i soci dell'Associazione e resta in carica due anni.
- L'Amministratore predispone il bilancio consuntivo, provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione e ne conserva la relativa documentazione; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese. E' eletto dal Consiglio Direttivo fra tutti i soci dell'Associazione e resta in carica due anni.

Art. 11 Gratuità e riconferma delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite e possono essere riconfermate.

Art. 12 Bilancio

Ogni anno deve essere redatto, a cura dell'Amministratore, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione (a maggioranza) dell'Assemblea.
Il bilancio è riferito al periodo di attività compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente la data di convocazione dell'Assemblea.
Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea dei soci, affinché tutti possano prenderne visione.

Art. 13 Risorse economiche

L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dalle eventuali quote associative e contributive versate dai soci, da contributi di enti pubblici e privati, da sovvenzioni, donazioni e lasciti degli associati o di terzi, da rimborsi derivanti da convenzioni, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.
In caso di scioglimento, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre analoghe organizzazioni di volontariato (art.5 L.266/91).

Art. 14 Norma di rinvio

L'applicazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni sono obbligatori per tutti i soci dalla data della loro approvazione.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia, in particolare la Legge 266/91.